Statuto
ASSOCIAZIONE MUSICALE CULTURALE “DAL DO AL SI – fare musica insieme”
TITOLO I – COSTITUZIONE E SCOPI.
ART. 1 – Denominazione
È costituita un’associazione musicale e culturale denominata “DAL DO AL SI – fare musica insieme”.
ART. 2 – Sede e durata
L’Associazione ha sede legale in Roma, viale Bruno Rizzieri numero 105 – le variazioni della sede sociale nell’ambito comunale non comportano variazioni al presente Statuto e quindi potranno essere adottate con deliberazione del Consiglio Direttivo.
La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.
ART. 3 – Scopo non di lucro
L’Associazione ha carattere volontario e democratico e svolge la sua azione al di fuori di qualsiasi movimento politico, di ideologia e religione.
L’Associazione non ha scopo di lucro.
ART. 4 – Scopo e finalità
L’Associazione ha lo scopo di promuovere, sviluppare, diffondere e valorizzare la cultura musicale, senza discriminazioni di spazio, di tempo, di tendenze e di stili. Per il conseguimento di questi fini, l’Associazione si propone di:
- creare eventi, pubblicizzare fiere e strumenti musicali, organizzare la partecipazione di gruppo alle manifestazioni musicali più significative ovunque se ne offra la possibilità;
- promuovere, coordinare e gestire corsi strumentali e vocali, corsi di didattica e di storia della musica, corsi di perfezionamento, seminari, stages, masters ed ogni altra iniziativa atta a diffondere la conoscenza e la pratica musicale, sia fra gli adulti sia fra i giovani, anche in modalità on-line;
- avviare ricerche di storia locale, promuovere musicisti del passato, valorizzare e mantenere vive le tradizioni di musica popolare, compiere studi ed analisi, anche con eventuali rilevamenti statistici, sulle consuetudini musicali di ieri e di oggi nell’ambito del territorio;
- favorire e organizzare manifestazioni musicali, conferenze, saggi, concerti ed ogni altra forma di spettacolo legata alla musica;
- promuovere e favorire la formazione di gruppi strumentali e di complessi vocali;
- attivare iniziative musicali e culturali, anche in collaborazione con altri Enti, Associazioni e/o Scuole, nella sfera dell’aggregazione sociale e del tempo libero, per la promozione e la diffusione della cultura musicale;
- organizzare manifestazioni e corsi musicali per le scuole, per gli anziani e per le associazioni di volontariato operanti nella sfera dell’emarginazione, del disadattamento e dell’handicap;
- curare direttamente e indirettamente la redazione e l’edizione di libri e testi di ogni genere nonché di pubblicazioni periodiche e multimediali anche attraverso le moderne reti telematiche;
- favorire la partecipazione dei soci ad iniziative a carattere ludico, quali giochi a premio, tombole e lotterie, non escludendo iniziative promosse in collaborazione con esercizi commerciali, al fine di incoraggiare e rafforzare l’aggregazione tra i soci.
ART. 5 – Perseguimento finalità
Per conseguire i suoi fini, l’Associazione potrà assumere quella veste giuridica che fosse indicata dalla legge o dalla pubblica autorità, nonché compiere tutte quelle operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute necessarie ed utili per il conseguimento degli scopi dell’Associazione.
Le condizioni di utilizzo del sito web “DALDOALSI” – URL: www.daldoalsi.net – di proprietà del dott. Paolo De Cicco, verranno definite in seguito.
Per il raggiungimento dei suoi scopi, l’Associazione potrà tra l’altro:
- effettuare la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con Enti Pubblici o Privati, nazionali ed esteri, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione;
- stipulare convenzioni e contratti per l’affidamento in gestione di parte delle attività;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, conduttrice, comodataria o comunque posseduti;
- partecipare ed aderire ad Associazioni, Enti ed Istituzioni, pubbliche e private, nazionali ed estere, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell’Associazione medesima;
- richiedere finanziamenti nel limite massimo stabilito da apposita delibera assembleare, accettare sponsorizzazioni e ricorrere ad abbinamenti pubblicitari per il sostegno finanziario delle finalità statutarie e per la copertura dei costi della realizzazione di iniziative;
- svolgere in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell’editoria, nei limiti delle leggi vigenti in materia, della multimedialità e degli audiovisivi in genere;
- partecipare a bandi nazionali ed internazionali per la richiesta di contributi a Enti Privati, Enti Pubblici, Organizzazioni Europee, Organizzazioni Internazionali per il raggiungimento dei propri fini istituzionali;
- inoltrare le opportune richieste di contributi a persone fisiche e persone giuridiche nazionali ed estere per il raggiungimento dei propri fini istituzionali;
- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.
Gli iscritti sono impegnati a dare la massima collaborazione per il buon funzionamento dell’Associazione.
TITOLO II – ADERENTI.
ART. 6 – Socio
Il numero dei Soci è illimitato.
Può divenire socio chiunque si riconosca nel presente statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età; indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, dal sesso, dalla cittadinanza, dall’appartenenza etnica e dalla professione.
I minori di diciotto anni possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in assemblea.
Agli aspiranti Soci sono richiesti l’accettazione dello statuto, il godimento dei diritti civili ed il rispetto della civile convivenza.
ART. 7 – Tipologie di soci
L’Associazione è costituita dalle seguenti categorie di soci:
a. Soci ordinari;
b. Soci sostenitori;
c. Soci promotori.
I Soci sostenitori sono persone fisiche e giuridiche che condividono e sostengono gli scopi sociali dell’Associazione, hanno diritto a partecipare alle Assemblee e ad esprimere il proprio parere senza diritto di voto. Hanno l’obbligo di versare la quota sociale annuale ad essi riservata.
TITOLO III – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE.
ART. 8 – Gli organi
Sono organi dell’Associazione:
a. L’Assemblea;
b. Il Consiglio Direttivo.
TITOLO IV – ASSEMBLEA.
ART. 9 – Assemblea
L’Assemblea è il massimo organo dell’Associazione ed è costituita dagli iscritti. Essi possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un altro iscritto; tuttavia nessun iscritto può avere la rappresentanza di più di 5 (cinque) aderenti. Gli iscritti che non hanno versato, alla data dell’Assemblea, il contributo di adesione relativo all’esercizio precedente a quello in cui ha luogo l’Assemblea, potranno intervenire solamente in veste di uditori e non avranno diritto di voto, né potranno essere eletti. L’Assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno entro il mese di Aprile per discutere la relazione del Consiglio Direttivo sull’attività svolta e per l’esame dei conti consuntivo e preventivo. La convocazione dell’Assemblea deve avvenire per e-mail da inviarsi a tutti gli iscritti all’Associazione almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, contenente luogo, ora della prima e seconda convocazione ed ordine di giorno da discutere. L’Assemblea deve inoltre essere convocata qualora lo richiedano almeno il 30{89a62939a83892842af2ad90ef9245e14d47f3b3859552c7440237f16c83e594} (trenta per cento) degli iscritti; in questo caso il Consiglio Direttivo dell’Associazione dovrà convocare la riunione assembleare entro 45 (quarantacinque) giorni dalla richiesta.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua vece dal Vice Presidente, o in caso di assenza anche di questi, dal Consigliere più anziano.
ART. 10 – Compiti dell’ Assemblea
L’Assemblea ha il compito di:
a) approvare e modificare lo Statuto;
b) esaminare e proporre linee di azione dell’Associazione;
c) approvare i conti annuali preventivi e consuntivi;
d) nominare il Consiglio Direttivo;
e) deliberare la messa in liquidazione.
ART. 11 – Deliberazioni dell’ Assemblea
L’Assemblea è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli iscritti presenti e delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti stessi. Ogni iscritto ha diritto ad un voto. Per le delibere di cui ai punti a) ed e) dell’articolo precedente, occorrerà il voto favorevole dei 2/3 dei presenti all’Assemblea.
Le delibere dell’Assemblea possono essere impugnate dagli iscritti entro 30 (trenta) giorni mediante ricorso scritto da proporre al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo emette il proprio giudizio entro 30 (trenta) giorni dalla data di deposito del ricorso, e se lo riterrà opportuno, riconvocherà l’Assemblea.
L’opposizione alle delibere assembleari non sospende in ogni caso la validità delle stesse.
TITOLO V – CONSIGLIO DIRETTIVO.
ART. 12 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto dagli iscritti nominati dall’Assemblea.
Il Consiglio direttivo rimane in carica per 3 (tre) anni ed i consiglieri saranno rieleggibili.
Successivamente al primo mandato il Consiglio Direttivo sarà formato da un minimo di tre ad un massimo di cinque Consiglieri, compreso il Presidente.
Il Consiglio Direttivo deve essere riunito di norma due volte l’anno, una delle quali almeno 30 (trenta) giorni prima dell’Assemblea dei Soci. Inoltre, sarà riunito ogni volta che ne venga fatta richiesta scritta da almeno tre Consiglieri in carica, entro quindici giorni dalla richiesta stessa.
La convocazione è fatta con e-mail inviata almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione dal Presidente o, in caso d’impedimento dal Vice Presidente o, in caso d’impedimento anche di questi, dal Consigliere più anziano.
L’avviso di convocazione del Consiglio Direttivo deve contenere luogo, ora e data della riunione ed ordine del giorno dei lavori.
Il Consiglio Direttivo può deliberare l’esclusione di un Consigliere che nel corso di un anno solare sia risultato assente ingiustificato a due riunioni. In tale caso, il Consiglio Direttivo può nominare un nuovo Consigliere in sostituzione di quello escluso o decaduto. Il Consigliere così nominato scadrà insieme a quelli in carica all’atto della nomina.
ART. 13 – Poteri del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è l’organo dell’Associazione al quale sono conferiti i più ampi poteri relativi allo svolgimento delle attività, salvo quanto per Statuto è riservato all’Assemblea.
In particolare, senza che ciò costituisca limitazione di poteri, il Consiglio Direttivo può:
a) istituire gli uffici dell’Associazione;
b) promuovere tutte le azioni necessarie per il raggiungimento degli scopi previsti dal presente Statuto;
c) emanare gli eventuali regolamenti di esecuzione del presente Statuto;
d) deliberare l’ammissione di nuovi associati richiedenti e la loro eventuale esclusione per morosità;
e) amministrare il patrimonio dell’Associazione e predisporre i bilanci preventivi e consuntivi annuali da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, curandone il deposito presso la sede – e/o sul sito web -, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione;
f) dare esecuzione alle Delibere assembleari;
g) prendere atto dell’eventuale decadenza dei componenti il Consiglio Direttivo;
h) sostituire i membri del Consigli Direttivo decaduti od esclusi;
i) fissare, in funzione dei costi previsti per il funzionamento dell’Associazione, i contributi a carico degli iscritti.
ART. 14 – Nomina e poteri del Presidente
Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente e, in caso di assenza anche di questi, dal Consigliere più anziano. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
Le deliberazioni del Presidente sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti all’atto della votazione per gli argomenti posti all’ordine del giorno.
Il Presidente ha la rappresentanza dell’Associazione di fronte a i terzi ed in giudizio. In caso di assenza o impedimento la rappresentanza dell’Associazione spetterà al Vice Presidente.
TITOLO VI – ELETTORATO PASSIVO.
ART. 15 – Durata cariche associative
I nominati alle cariche di cui al presente Statuto devono essere iscritti all’Associazione. Essi durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. La scadenza del triennio coincide con la data dell’Assemblea chiamata ad approvare il rendiconto annuale dell’anno conclusivo del triennio.
Nel caso in cui un associato perda il diritto di essere iscritto all’Associazione, decade automaticamente dalle cariche in seno all’Associazione stessa.
Tutte le cariche sono gratuite. Ai nominati saranno rimborsate unicamente le spese sostenute nell’adempimento del mandato.
ART. 16 – Perdita della condizione di Socio
L’appartenenza del socio all’Associazione cessa:
a) per la perdita del requisito prescritto per l’ammissione all’Associazione;
b) per recesso che dovrà essere comunicato mediante e-mail inviata entro il 30 Novembre dell’anno precedente a quella da cui ne decorreranno gli effetti;
c) per decisione del Consiglio Direttivo in base ad accertati motivi d’incompatibilità oppure per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi del presente Statuto;
d) per morosità.
TITOLO VII – QUOTE CONTRIBUTIVE, PATRIMONIO, SCIOGLIMENTO E RINVIO.
ART. 17 – Contributi/quote annuali
Le contribuzioni annuali dell’Associazione devono essere versate dagli aderenti entro il 15 Aprile di ogni anno secondo le modalità indicate dal Consiglio Direttivo. Qualora entro tale data non sia stato effettuato il versamento, l’iscritto inadempiente verrà messo in mora con Delibera del Consiglio Direttivo e qualora non adempia nei termini fissati verrà escluso dall’Associazione a tutti gli effetti con delibera del Consiglio Direttivo. La delibera sarà comunicata all’iscritto con e-mail con accuso di ricezione.
ART. 18 – Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai contributi versati dagli aderenti, dai lasciti, donazioni ed altri proventi accettati dal Consiglio. Le entrate con le quali l’associazione prevede alla propria attività sono:
a) le quote sociali;
b) i contributi di Enti Pubblici o Privati nazionali od esteri;
c) le donazioni;
d) i proventi delle iniziative periodiche occasionali.
L’Associazione non potrà distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, utili, fondi e riserve, a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti/Associazioni che per legge, statuto, regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.
Gli utili e gli avanzi di gestione saranno impiegati unicamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
In caso di scioglimento, il patrimonio netto residuo verrà devoluto ad Associazioni aventi scopi affini od analoghi.
L’esercizio finanziario va da 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.
Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio (30 Aprile) deve essere approvato il rendiconto economico e finanziario riferito all’esercizio appena concluso.
Per la gestione del patrimonio, l’Associazione instaurerà rapporti di conto corrente bancario e/o postale e/o carta conto prepagata con IBAN, con firma del Presidente, con possibilità di delega.
ART. 19 – Scioglimento e liquidazione
L’Associazione può essere sciolta con delibera dell’Assemblea, con la maggioranza prevista nell’art. 11 del presente Statuto. L’Assemblea che delibera la messa in liquidazione, provvederà a nominare uno o più liquidatori determinandone i poteri.
ART. 20 – Norma finale
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.